No al carbone Alto Lazio

20 ottobre 2008

Avviamento TVN - Esposto alla Procura della Repubblica

Segue il testo dell'esposto presentato per l'avvio della centrale di Torre Valdaliga Nord.


Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia

Al Comando del Nucleo dei Carabinieri – Tutela Ambiente

Al ROAN di Civitavecchia

Al Prefetto di Roma – Dr. Mosca

Al Ministero dello Sviluppo Economico

D.G. Energia e Risorse Minerarie

Ufficio C2 – Mercato Elettrico

Via Molise 2

00187 ROMA

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

D.G. Salvaguardia Ambientale

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA


I sottoscritti

RICOTTI Simona nata il 05.09.1963 a Civitavecchia (RM) ed ivi residente, Via Terme di Traiano 38;

MANUEDDA Alessandro nato il 28.09.1971 a Sassari e residente a Civitavecchia (RM), Via Bramante 3/A;

PUPPI Maurizio nato a Civitavecchia (RM) il 25.11.1951 ed ivi residente, Via Ravel 12;

DE CRESCENZO Gennaro nato a Civitavecchia (RM) il 29/06/1952 ed ivi residente, Via Monti Cimini 2;

AMICI Carlo nato a Allumiere (RM) il 06.07.1955 ed ivi residente, Via E. Berlinguer 2;

PUTERO Alessandro nato a Roma il 08.02.1966 residente a Ladispoli (RM), Via Fiume 43;

CESARINI Ernesto nato a Tarquinia (VT) il 23.11.1956 ed ivi residente, V.lo Storto 34;

MARZOLI Marzia nata a Roma il 20.07.1966 e residente a Tarquinia (VT), P.zza Cavour 9;

ESPONGONO QUANTO SEGUE

A Civitavecchia, in Provincia di Roma, Enel S.p.A. sta convertendo a carbone la centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord (di seguito TVN) - 1980 Mw -.

Detta riconversione è stata autorizzata con decreto del Ministero delle Attività Produttive n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003 (all.1), rilasciato a seguito di un procedimento unico, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito con le modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55.

Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata (AIA) e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali come normato dal comma 2, art. 1, della Legge 9 aprile 2002, n. 55.

Detta direttiva 96/61/CE è stata recepita in Italia con d.lgs. 18-2-2005 n. 59;

Con nota prot. 0018828 del 11/06/2008 (all.2) l’Enel Produzione S.p.A. ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico ed altri enti di competenza, in ottemperanza ai disposti del comma 5, art. 269 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “la messa in esercizio a gas dell’unità 4 della centrale di TVN presumibilmente a far data dal 26 giugno 2008”.

Messa in esercizio puntualmente posta in essere, come riportato dalla stampa (all.3), alle ore 24 del giorno indicato e tuttora in corso.

Il riferimento normativo contenuto in detta nota prot. 0018828 del 11/06/2008 di preavviso della messa in esercizio, però, non risulta pertinente.

Infatti, sempre nella Parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, al medesimo Titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”, l’antecedente articolo l’art. 267 – Campo di applicazione – al comma 3 detta: “Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo”.

Ed, infatti, in detto decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” nell’allegato V, che elenca ”le categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato I, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale”, al punto 2) sono indicate le “Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; “.

Che la normativa di riferimento sia quella del d.lgs. 18-2-2005 n. 59 è confermato anche dall’avvenuta conferenza dei servizi convocata con nota prot.0004292 del 04/03/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi degli art 9, comma 4 e 17, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 per verificare la necessità di procedere al riesame delle autorizzazioni alla realizzazione di centrali adottate ai sensi della L. n. 55/2002 con riferimenti agli aspetti inerenti la materia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) il cui esito, contenuto nel Provvedimento prot. 0010746 del 13.06.2008 (all.4) stabilisce che per la centrale di Torrevaldaliga Nord “... si proceda ad un aggiornamento del provvedimento di autorizzazione unica per quanto attiene alla materia dell’AIA, suscettibile anche….omissis….a poter essere parte di una più esaustiva procedura di rinnovo del provvedimento di AIA.”

Orbene in detto d.lgs. 18-2-2005 n. 59 l’art. 7 comma 7 recita “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto”.

Il decreto del Ministero delle Attività Produttive n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003 autorizzativo della riconversione a carbone non contiene in alcuna parte misure relative alla fase di avvio.

Circostanza, quest’ultima, evidenziata da ARPA Lazio nella propria richiesta di riesame del decreto autorizzativo prot. N. 0026019 del 13/11/07 (all.5). che afferma testualmente che “per i malfunzionamenti, avarie e transitori di varia natura degli impianti della centrale non sono prescritti né la procedura per la gestione di tali eventi né eventuali limiti” e ben nota ai Ministeri in indirizzo.

Criticità evidentemente sottovalutata dal Ministero dello Sviluppo Economico che, nella nota di convocazione della Conferenza di Servizi prot 0004292 del 04.03.2008 (All.6) liquida tale questione affermando che “Per quanto riguarda i requisiti circa la gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio, risulta che gli stessi siano contenuti negli elaborati dello studio di impatto ambientale, e sviluppati al livello di dettaglio richiesto dalla normativa al progetto preliminare. Nello Studio di Impatto Ambientale (SIA ndr), redatto da ENEL in occasione della presentazione dell’istanza, vengono analizzati i funzionamenti non previsti a progetto, suscettibili di provocare eventuali anomali e malfunzionamenti di rilevanza ambientale; per essi sono previsti sistemi di controllo, protezione e supervisione, attraverso l’uso estensivo di sequenze automatiche. I suddetti requisiti vengono puntualmente citati nelle premesse del decreto di compatibilità ambientale e costituiscono uno degli elementi di valutazione in base ai quali è stato emesso un giudizio favorevole.”

In effetti, a pag 11 del decreto VIA (All.7), totalmente ripreso da quanto affermato da ENEL nel SIA, si legge che “i sistemi degli impianti termoelettrici di ENEL Produzione, come la centrale di Torrevaldaliga Nord, sono realizzati con criteri di ridondanza tali da assicurare il corretto funzionamento anche in presenza di guasti o malfunzionamenti di singole apparecchiature. La probabilità di guasto alle apparecchiature ed ai sistemi è ulteriormente ridotta grazie all’utilizzo di componenti di elevata qualità e operando un’efficace manutenzione ed un corretto esercizio. Sono previsti affidabili sistemi di controllo, protezione e supervisione che sovrintendono al buon esercizio dell’impianto evitando, attraverso l’uso estensivo di sequenze automatiche, funzionamenti non previsti a progetto, inoltre la centrale è presenziata da personale in turno continuo avvicendato 24 ore su 24.”.

Affermazioni estremamente generiche, prive di qualsivoglia misura o parametro per la fase di avviamento come invece previsto dalla normativa di riferimento ovvero il già citato d.lgs. 18-2-2005 n. 59.

Peraltro nel resoconto verbale della conferenza dei servizi prot. 0009168 del 21.05.2008 (all.8) il Ministero per lo Sviluppo Economico afferma che “conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia, durante le fasi di avviamento in cui si provvede alla messa a punto degli impianti e del ciclo produttivo nel suo complesso, le condizioni di esercizio non saranno soggette alle puntuali prescrizioni, dettate con l’autorizzazione, in termini di limiti alle emissioni per gli inquinanti ….omissis…“; affermazione che lascia pensare ad un probabile riferimento al comma 14, art. 271 del d.lgs. 152/2006 che, nella sezione relativa all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i grandi impianti di combustione, non impone limiti emissivi; normativa che però, come si è visto, non è applicabile alla fattispecie in questione come chiaramente specificato dall’art. 267 dello stesso decreto legislativo 152/2006.

Per quanto sopra espresso e ripetuto


Considerato che la citata affermazione del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui alla nota prot. 0009168 del 21.05.2008 (all.8), secondo la quale “conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia, durante le fasi di avviamento in cui si provvede alla messa a punto degli impianti e del ciclo produttivo nel suo complesso, le condizioni di esercizio non saranno soggette alle puntuali prescrizioni, dettate con l’autorizzazione, in termini di limiti alle emissioni per gli inquinanti... omissis…“ è da ritenersi, come sopra evidenziato, fondata su un errato presupposto normativo;

Considerato che l’impianto di Torrevaldaliga Nord, essendo una centrale elettrica da 1980 Mw, è senza dubbio impianto soggetto ad A.I.A come normato dall’allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Considerato che la normativa di riferimento per la fase di avviamento di TVN non può essere individuata, per i motivi sopra esposti, nel d.lgs. 152/2006 ma nel d.lgs. 59/2005, sia per quanto riguarda la comunicazione di messa in esercizio, sia soprattutto per quanto riguarda i limiti emissivi;

Considerato che l’art. 7, comma 7, 18-2-2005 del d.lgs. n. 59 dispone “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto”;

Ribadito che dal 26 giugno u.s. è in atto la fase di avviamento del gruppo 4 di detta centrale;

Considerato che le fasi di avviamento interesseranno successivamente i due rimanenti gruppi;

Considerato che il decreto del Ministero delle Attività Produttive n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003 autorizzativo della riconversione a carbone non contiene in alcuna parte misure relative alla fase di avvio;

Considerato altresì che tale evidente lacuna dell’autorizzazione unica relativamente alla fase di avvio dell’impianto configura, negli effetti, un esercizio in assenza di autorizzazione;

Considerato il pericolo per l’ambiente e la salute della popolazione derivante dalla messa in esercizio dell’impianto senza alcun limite emissivo in violazione di quanto stabilito dal già citato l’art. 7, comma 7, 18-2-2005 del d.lgs. n. 59;

Visto l’art.11 del d.lgs. n. 59: “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.“

Visto il successivo art.16 del d.lgs. n. 59: “Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.”

Ciò premesso e considerato, i sottoscritti

VOLGONO ISTANZA

Alle Autorità in indirizzo per verificare se nei fatti esposti ricorrano ipotesi di reato e/o comunque violazioni di legge ed, in caso affermativo, procedere secondo le competenze di ciascuna di esse alla emissione di provvedimenti anche di natura cautelare (sospensione della fase di avvio della centrale di Torrevaldaliga Nord) a tutela della salute della popolazione e dell’ambiente e per ripristinare la legalità eventualmente violata.

I sottoscritti chiedono espressamente di essere ascoltati e nominano quale difensore l’avv. Enrico Veneruso, presso il cui Studio in Civitavecchia Via Leopoli n.3 eleggono domicilio.

Si allegano in copia i seguenti atti e documenti:

1. Decreto del Ministero delle Attività Produttive n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003
2. Nota Enel Produzione prot. 0018828 del 11/06/2008
3. Articolo del “ il Messaggero” del 26 giugno 2008
4. Provvedimento Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0010746 del 13.06.2008
5. Richiesta ARPA Lazio prot. N. 0026019 del 13/11/07
6. Nota del Ministero dello Sviluppo Economico di convocazione della Conferenza di Servizi prot. 0004292 del 04.03.2008
7. Decreto VIA n.0680 del 6/11/03 - pag 11
8. Resoconto Verbale della conferenza dei servizi prot.0009168 del 21.05.2008 redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico

Civitavecchia,18 settembre 2008

RICOTTI Simona

MANUEDDA Alessandro

PUPPI Maurizio

DE CRESCENZO Gennaro

AMICI Carlo

PUTERO Alessandro

CESARINI Ernesto

MARZOLI Marzia

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