No al carbone Alto Lazio

25 giugno 2011

Modifiche all'art. 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 362 Norme per l'istituzione del parco regionale del Delta del Po

Ecco come il presidente della Regione Veneto Zaia si è mosso per modificare quella Legge che impedisce alla riconversione a carbone di Porto Tolle di essere approvata.

Nell'Allegato A al DDL "Modifiche all'art. 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 362 Norme per l'istituzione del parco regionale dei Delta del Po" si legge:

"Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di aggiornare la nomiativa regionale relativa alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nell'ambito delle aree afferenti ai comuni ricadenti nel Parco regionale del Delta del Po a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3107 dei 2011 riguardante la realizzazione della centrale termoelettrica di Porto Tolle, alimentata a carbone e biomasse vergini.

La decisione del Consiglio di Stato, che ha annullato il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di trasformazione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle, rilasciato dal Ministero dell'Ambiente nel 2009, si fonda sulla previsione dell'articolo 30, della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, che, a parere del giudice, "si limita ad esprimere - in considerazione delie esigenze di protezione die la specificità del territorio considerato evidentemente pone - un'opzione del legislatore regionale di preferibilità per gli impianti alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate fonti altemative di pari o minore impatto ambientale".

E noto che il gas metano è tra i combustibili fossili meno inquinanti, se non il meno inquinante di tutti, date le sue basse produzioni di diossido dì carbonio e di ossido di nitrogeno e le basse emissioni di particelle solide e di ceneri; risulta pertanto evidente la difficoltà di applicare la nomnativa regionale laddove si vogliano utilizzare, come prevede l'articolo 30, altre fonti alternative al gas metano purché di pari o minore impatto ambientale. Peraltro, trattasi di disposizione di legge datata nel tempo che non tiene conto delle nuove tecnologie di abbattimento degli inquinanti per impianti diversi dal metano.

Stante quanto sopra, si propone pertanto un'integrazione alla normativa ìn parola che, pur mantenendo le previsioni di particolare restrizione per i nuovi impianti, consenta, ove vi siano impiantì già esistenti, di poter applicare una disciplina meno rigida ma altrettanto garantista del rispetto delle emissioni in atmosfera e della qualità ambientale, in osservanza alle nonne statali già esìstenti.

Va, infine, rilevato come il presente disegno di legge sia il frutto, a seguito di un percorso concordato con le partì socialì/sindacali/istituzìonali, di un approfondimento operato dalle competenti strutture regionali costituite in Gruppo dì Lavoro ex Dgr n. 711 del 24 maggio 2011, con le direzioni dei competenti Ministeri."

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